Iniziativa per una  Proposta di  Legge  per  il contenimento delle Mutilazioni Genitali Femminili  in Italia

 

Franco Avenia*, Annalisa Pistuddi**, Fernando Liggio***, Carlo Santamaria Amato****, Ilaria Virginia Infelisi****,  Salvatore Mundanu *****, Claudio Colangelo ******

 

* Sociologo. Presidente Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)  

** Psicologa, Psicoterapeuta. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

***Primario Psichiatra Emerito, docente di “Psicopatologia della sessualità” SMO di Roma e della    Regione Lazio. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

****Avvocato. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

****Avvocato. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

*****Psicologo clinico. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

******Coordinatore dati statistici. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

 

Premessa

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo vivano circa 130 milioni di donne che hanno subito mutilazioni genitali  e che ogni anno circa 2 milioni di bambine subiscano la stessa sorte.

In Italia il fenomeno delle MGF, difficilmente quantificabile nella sua reale entità, è sicuramente in aumento poiché cresce di anno in anno il flusso d’immigrazione dai paesi dove tali mutilazioni sono diffusamente praticate. D'altronde dalle 28.000 donne con mutilazioni genitali presenti in Italia nel 1993, di cui si supponeva che 5000 avessero subito clitoridectomia e/o infibulazione nel nostro paese[1], si è passati a 35.535 con MGF e più di 7.000 bambine sono attualmente a rischio di mutilazione nel nostro paese.

L’Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

ritiene che la neonata Federazione (FISC), che riunisce le principali associazioni scientifiche aventi come oggetto la sessuologia, debba necessariamente essere presente nel contrastare attivamente una pratica crudele, brutale, menomante sul piano fisico e psichico e spesso letale quale le MGF. Pertanto si fa promotrice di un’iniziativa per una proposta di legge, volta al contenimento delle mutilazioni genitali femminili in Italia.

 

Definizione e Classificazione delle Mutilazioni Genitali Femminili

     L’espressione “mutilazioni genitali femminili” è stata adottata ufficialmente per la prima volta dall’Inter-African Comittee nel 1990 (Addis Abeba), poi recepita dalle Nazioni Unite e nel 1996 dalla World Health Organization (WHO). Tale espressione –ovviamente ritenuta offensiva nelle aree dove si praticano le MGF- va a sostituire quella più riduttiva, ambigua, ed in molti casi non veritiera di “circoncisione”, definendo la vera essenza di “mutilazione” (nella pratica confinante con la tortura[2]) di tutti i rituali di destrutturazione degli organi genitali femminili. La WHO, in proposito, raccomanda l’adozione della terminologia sopra detta e la scomparsa del termine sunna accessorio di circoncisione –usato per mutilazioni minori- onde evitare che tali pratiche possano essere ricollegate alla religione e perciò in qualche misura giustificate.[3]

Le mutilazioni genitali femminili –secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO 1996- comprendono tutte le procedure che interessano la parziale o totale rimozione dei genitali esterni femminili ed/o le ingiurie agli organi genitali femminili per motivi culturali o per ragioni che non siano terapeutiche.

In particolare, la WHO classifica:

Tipo 1: escissione del prepuzio con/senza escissione di parte o di tutta la clitoride.

Tipo 2: escissione del prepuzio e della clitoride con parziale o totale escissione delle labbra minori.

Tipo3:escissione di parte o di tutti i genitali esterni con restringimento o chiusura dell’apertura vaginale

Tipo4: (non classificato):………ogni altra procedura che rientri nella definizione di mutilazioni genitali femminili, data precedentemente.

 

Le radici preistoriche delle Mutilazioni Genitali Femminili

La pratica delle “Mutilazioni Genitali Femminili” (MGF)  - impropriamente detta “Circoncisione femminile”[4] - tradizionalmente esclusiva, cioè non coincidente con quella della circoncisione dell’organo genitale maschile, nell’ambito dei costumi sessuali di svariate popolazioni, sembra risalire ad epoca preistorica - a differenza della classica “Circoncisione maschile” che, invece, ha avuto origine in piena epoca storica (Reclus, 1879; Remondino, 1900; Baudouin, 1910; Taylor, 1997; ecc.)  -allorché si era già ben consolidato il “Patriarcato” in crescente diffusione   - a discapito del “Matriarcato” in via di estinzione-  dopo almeno un paio di millenni dalla sua sporadica insorgenza. Quindi, non è azzardato affermare che tale pratica possa sussistere da oltre 6-7 mila anni! Pertanto, non deve destare meraviglia il ritrovamento nel 1981, da parte del paleopatologo H. Dieck, di due corpi femminili, con palesi cicatrici da “infibulazione” genitale, appartenenti a due giovani donne vissute non meno di 4000 anni or sono. È, comunque, da escludere che la pratica delle MGF sia insorta nel contesto di ritualità sacro-religiose  -come, invece, la circoncisione genitale maschile, nell’ambito della tradizione ebraica in specie-  poiché, oltre a non essere in uso presso tutti quei popoli che hanno la medesima identica religione, si riscontra presso le più svariate popolazioni arcaiche della terra. Ad esempio, esistono tribù africane, appartenenti a una medesima razza, le quali, nonostante abbiano le medesime credenze religiose, solo nell’ambito di alcune di esse si praticano le MGF, sia esclusivamente che in concomitanza con la circoncisione genitale maschile. Dunque, non può essere assolutamente accettata la cosiddetta teoria dell’“Offerta Sacrificale” di Magnus Hirsch, menzionata da Lewandovschi (1958), la quale si basa sull’offerta sacrificale alla divinità con scopo propiziatorio, per cui, in sostituzione del più arcaico sacrificio dell’intera persona umana, si sarebbe istituito il sacrificio vicariante consistente nell’offerta di una parte del corpo e, soprattutto, quella parte esterna dell’organo genitale femminile da cui le donne traggono il massimo godimento. Ma, poiché la presunta origine della pratica delle MGF, con ogni evidenza, risale all’epoca della sostanziale affermazione del predominio patriarcale, succeduto ai circa 15 mila anni di quello matriarcale, si potrebbe confermare senz’altro la teoria menzionata da Tüllmann (1959), secondo la quale l’origine della pratica delle MGF deve essere attribuita a motivi psico-sessuali e socio-culturali in quanto, inizialmente, sarebbe sorta, con molta probabilità, in seguito a lesioni mutilanti, dovute a circostanze fortuite  -come, ad esempio, frequentemente si verifica in molti casi di parto  distocico-   con esiti cicatriziali che «…restrinsero l’introito della vagina e, conseguentemente, aumentarono il piacere dell’uomo durante il coito…»[5] così da indurne la provocazione seriale artefatta che, col tempo si è andata sempre più cristallizzandosi in usanza tribale, anche perché, nel contempo, si è rivelata come un valido metodo di controllo sulla donna in quanto, se eccessivamente devastante, sopprime la possibilità di trarre piacere erotico facendo, così, aumentare la garanzia di fedeltà coniugale.[6] Tuttavia, presso quelle popolazioni nell’ambito delle quali è in uso la contemporanea circoncisione sia del prepuzio dell’organo genitale maschile che l’escissione allargata dei genitali esterni femminili, nei riguardi di tali pratiche si tramandano origini mitico-leggendarie. Ad esempio, presso i Mangia, gli Ubangui, i Nandi ed i Bambara, si racconta che due fratelli di nome Bagonza e Yakoro si scontrarono in una accanita lotta, durante la quale accidentalmente Bagonza riportò una lesione del prepuzio penieno che, per favorirne la guarigione gli fu completamente asportato da Zoro (uno sciamano?) il quale obbligò anche Yakoro a sottoporsi al medesimo intervento. Così, secondo la leggenda, questi due fratelli sarebbero stati i primi uomini ad essere circoncisi e, poiché le donne, che ebbero rapporti sessuali con loro ne trassero notevole godimento, si rifiutarono, in seguito, di concedersi sessualmente ad uomini non circoncisi, per cui tutti gli uomini della tribù si affrettarono a farsi circoncidere. Ma, poiché Bagonza successivamente non volle più avere rapporti sessuali con la propria moglie, asserendo che la sua vagina gli era divenuta sgradita, la donna, disperata, si recò da Zoro chiedendogli di praticare su di lei lo stesso intervento che aveva praticato al marito. Zoro, per accontentarla, le asportò l’apice del clitoride e le piccole labbra. Ma, Zoro non appena ebbe effettuato l’intervento, divenne cieco. Per tale motivo, presso le suddette popolazioni, la pratica escissoria dei genitali esterni femminili deve essere compiuta esclusivamente da una donna con l’assoluta proibizione agli uomini di poter assistere all’intervento, altrimenti diverrebbero ciechi. Dalla seguente esplicita dichiarazione di un capo tribù Nandi (Hollis, 1909), sembra che alla diffusione della pratica in questione abbiano contribuito anche motivi di ordine estetico per i gusti maschili: «…Siamo Nandi e non vogliamo che qualcosa penda dai genitali delle nostre donne…». Ma, soltanto i Bambara (Tauxier, 1927; Dieterlen, 1951; ecc.) ritengono che qualora un uomo praticasse il coito con una donna non clitoridectomizzata correrebbe il rischio di essere punto letalmente dal “dardo” (cioè, dal “clitoride”) con la fatale conseguenza di una morte immediata! Mentre, nell’ambito delle altre tribù le donne non circoncise sono considerate proprietà comune di tutti gli uomini! Poiché la pratica dell’asportazione allargata dei genitali esterni femminili  - comprendente il clitoride con il relativo prepuzio e le piccole e grandi labbra, seguita dalla suturazione dei lembi residui di quest’ultime (“infibulazione”) con filo o con minugia di budello animale o, addirittura con spine- si diffuse nell’Egitto all’epoca dei primi Faraoni, fu in seguito impropriamente denominata “circoncisione faraonica” (Dingwal, 1925). L’introito vaginale delle donne infibulate è ritualmente riaperto dal marito nella prima notte di nozze mediante uno stiletto a doppia lama e fatto ricucire in caso di una sua lunga assenza onde avere garantita la fedeltà! In conclusione di questo breve cenno sulle più probabili antichissime origini della pratica delle MGF, si ritiene utile notificare che fin dal 1997 in Kenia un sempre più crescente numero di famiglie sta accettando un rituale alternativo a quello che ancora oggi prevede la procedura delle MGF. Tale rituale alternativo consiste nella simbolica “Ntanira na Mugambo” (“Circoncisione attraverso le Parole”) la cui procedura è caratterizzata dal riunire le iniziate in ritiro per una settimana durante la quale vengono informate sul tradizionale ruolo femminile di spose e di madri, sulle nozioni fondamentali di igiene personale, sull’autostima, sui rapporti interpersonali, ecc. ed, infine, viene celebrato il loro ingresso nella società festeggiandolo con danze e canti (Africa New Service, 1997).

 

Rischio di mutilazioni genitali femminili in Italia

In Italia, le bambine a rischio di mutilazioni genitali sono attualmente più di 7.000. E questa è sicuramente una sottostima, in quanto, per più motivi (primo fra tutti l’immigrazione clandestina)[7], è ragionevole supporre che il fenomeno delle MGF nel nostro paese sia molto più esteso.

Il totale delle donne immigrate in Italia al 31.12.2000 risulta di 671.998 (fonte ISTAT). In base alle indicazioni di presenza di MGF date dalla WHO, sono stati individuati i paesi d’origine degli immigrati (fonte ISTAT) e classificati come paesi a rischio. Seguendo poi le prevalenze di MGF, individuate dalla WHO, nei singoli paesi a rischio, sono stati calcolati –incrociando con i dati ISTAT- 35.535 soggetti di sesso femminile provenienti da tali paesi (5,3% di tutte le immigrate ufficiali). Poiché il totale dei minori di sesso femminile immigrati al 31.12.2000 consiste in 132.431 soggetti (fonte ISTAT), il 5,3% di tale numero, rappresentante la percentuale di rischio di MGF delle donne immigrate (integrazione dati WHO-ISTAT), ci fornisce il risultato finale di 7.019 soggetti minor di sesso femminile con rischio di mutilazioni genitali.

A parziale diminuzione del numero delle bambine a rischio, va detto che alcune di queste sono già certamente mutilate prima del loro ingresso in Italia e che altre vengono mutilate durante interruzioni di soggiorno nel nostro paese, ma a compensazione va ricordato quanto detto sopra, ovvero che il totale dei soggetti a rischio è sicuramente sottostimato. Inoltre va sottolineato come il flusso d’immigrazione dei minori sia in enorme espansione. Secondo le proiezioni del Ministero della Pubblica Istruzione (2001-2002), infatti, gli alunni immigrati passeranno da 210.000 del 2002-2003 a 500.000/700.000 nei prossimi 15 anni, con un aumento medio di più del 300%.

Pertanto ogni tentativo di minimizzare quantitativamente la presenza di rischio di MGF nel nostro paese, appare pretestuoso e privo di ogni fondamento.

 

Impegno internazionale contro le mutilazioni genitali femminili

A livello internazionale esiste un costante impegno al rispetto dell’integrità dell’essere umano in ogni suo aspetto ed in particolare ad una tutela del fanciullo con esplicite e reiterate condanne delle MGF. Sono poi innumerevoli le dichiarazioni, i trattati e le convenzioni internazionali che invitano i singoli Paesi  a prendere le debite misure, soprattutto legislative, per rimuovere la piaga delle mutilazioni genitali femminili in ogni sua forma. Ci limitiamo pertanto a citarne sinteticamente alcune per delineare un panorama di diffusa, condivisa e ferma condanna di tali disumane pratiche e la volontà d’agire fattivamente per la loro eliminazione.

ONU, 1949 Dichiarazione universale dei diritti umani: art. 2 sulla discriminazione; art. 3 diritto alla sicurezza della persona; art. 5 sui trattamenti crudeli, inumani.

ONU, 1979  Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne: artt. 2.f e 5.a

PARLAMENTO EUROPEO, 1986 Risoluzione sulla violenza contro le donne: 47 “condanna la pratica dell’excissione e dell’infibulazione cui sono sottoposte le donne presso taluni gruppi d’immigrati negli Stati membri; fa urgente appello alle autorità degli stati interessati perché emanino e diano energica esecuzione a provvedimenti di legge volti a vietare tali pratiche […]”).**

ONU, 1989 Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia: art.6; art.19 (1. “Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale […]”).**

ONU, 1994  Programma d’azione della Conferenza mondiale su popolazione e sviluppo, approvata al Cairo: art. 7.40 (“I governi e le comunità devono urgentemente intraprendere azioni volte a fermare la pratica delle mutilazioni genitali femminili e proteggere le donne e ragazze da simili pratiche […]”).**

Dichiarazione congiunta 1997 dell’WHO, Unicef e Unfpa che condannano le MGF come “violazione di diritti umani fondamentali […]”).

CSW, 1998 Commisione sulla condizione della donna. “Azioni che devono essere intraprese dai governi: […] Sviluppare ed implementare politiche e leggi nazionali che proibiscano le pratiche tradizionali e consuetudinarie che violano i diritti umani di donne e bambine […]”.**

ONU, 2000 Sessione speciale dell’Ass. Gen. ONU a Pechino: “Donne 2000”. 130.a. “Incrementare la cooperazione, le risposte politiche […] finalizzate all’eliminazione della violenza contro le donne e le bambine, in particolare […] le pratiche tradizionali e consuetudinarie dannose quali le mutilazioni genitali femminili”[…]).**

Si propone pertanto

 

a) Introduzione di una nuova specifica normativa penale

Ci si potrebbe chiedere se, a fronte di una pratica ampiamente diffusa che affonda le sue origini in concezioni culturali di determinate etnie, sia legittima la strada che prevede non solo una serie di attività informative e, quindi, preventive, ma uno strumento concettualmente repressivo qual è la creazione di una norma penale. In particolare c’è da chiedersi quale sia la funzione che l’ordinamento giuridico, che già per Kant assicurava l’indispensabile mezzo affinché la libertà di ognuno potesse coesistere con la libertà dell’altro, assegna al diritto penale.

E’ un portato della filosofia del diritto l’affermazione che esso debba garantire “il minimo etico assoluto”, ovverosia quei principi che sono a tutela dei valori morali in una determinata epoca ed in un determinato contesto, sia che derivino da concezioni religiose, sia che derivino da concezioni rigorosamente laiche.

Ed è fuor di dubbio che la tutela della persona senza distinzione di sesso, razza o religione, come sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, rappresenti un valore intangibile per il nostro ordinamento, in piena armonia, tra l’altro, con gli ordinamenti di tutti i Paesi evoluti, in una visione di progresso costante della civiltà e  di integrazione delle differenti culture.

Da ciò scaturisce la legittimazione giuridica e la giustificazione logica alla creazione di una norma penale a tutela e salvaguardia del valore assoluto della persona umana.

Appaiono, quindi, privi di fondamento e frutto di una pericolosa e superficiale lettura della realtà umana i tentativi di far apparire questa come una norma razzista.

Infatti, permettere in nome di un malinteso rispetto della tradizione culturale il mantenimento di una pratica così atrocemente lesiva della personalità psichica e fisica della donna significherebbe rinnegare tutti i principi comunemente intesi della civiltà  e relegare con gelida e colpevole indifferenza in un ghetto - questo sì razzista - coloro che sono vittime e colpevoli.

Si dimentica, inoltre, che questa violenza fisica cade non su donne adulte e consenzienti, ma su delle minori che, in stato di sudditanza psicologica, non hanno possibilità alcuna di opporvisi.

Infine, da un punto di vista meramente pragmatico, deve rilevarsi che solo la norma penale, la quale accanto al praeceptum prevede la specifica sanzione, esercita quel potere dissuasivo che è l’unico in grado di arrestare o quantomeno limitare la condotta criminosa.

In questo modo, peraltro, il nostro Paese si allineerebbe alla posizione già assunta da altri Stati, fra i quali, per limitarci a quelli più vicini per tradizione e cultura la Norvegia, gli Stati Uniti d’America ed il Canada.   Appare significativo, inoltre, come anche alcuni Stati Africani (tra gli altri Tanzania, Ghana, Etiopia, Uganda, Egitto, Senegal)  abbiamo avvertito l’esigenza di adottare specifiche norme punitive nei confronti della pratica delle mutilazioni genitali femminili. Ciò, evidentemente, a conferma di una sensibilità diffusa e trasversale che, al di là dei differenti credo religiosi e dei diversi costumi, consente di tutelare appieno l’integrità sessuale delle donne.

1.             Il problema che oggi, con la forza cogente dell’attualità, si pone alla nostra attenzione non è soltanto di natura etica ma è di natura  strettamente  giuridica:  ci  domandiamo,  cioè,  se gli strumenti  approntati  dal  diritto  penale siano sufficienti ad impedire in Italia la mutilazione dei genitali  femminili.    E, più precisamente,  se cioè  tale condotta  rientri  nelle  previsioni normative del codice penale. Inoltre, ove vi rientrasse, se la sanzione che in concreto può essere inflitta è idonea a determinare una controspinta alla spinta criminosa della mutilazione.

2.             La norma di riferimento è senza meno quella dell’art. 582 c.p. la quale prevede al primo comma la lesione da cui derivi una malattia, ed è indubitabile che l’intervento di recisione del clitoride e delle labbra cagioni una malattia in senso medico legale. Ma il secondo comma di quell’articolo ci ricorda che se le lesioni, come nel caso di specie, determinano una malattia guaribile entro i 20 gg. è necessaria la proposizione di una querela. Ora siccome questi interventi avvengono su minori da parte dei genitori, cioè di quelle persone che, quali esercenti la potestà, hanno il diritto di querela per i propri figli minori, ciò fa sì che in concreto la attività criminosa non venga alla luce.

3.             Tuttavia sembrerebbe - già  alla  stregua  della  normativa  vigente -  che  il  problema  possa essere  risolto  invocando  l’art.  583 n. 2 c.p., ravvisando cioè un indebolimento permanente dell’organo.   Questa  norma contempla  circostanze aggravanti della lesione  personale.    In particolare ,   il   numero   due   prevede   la   gravità   delle   lesioni   ove   il   fatto   produca l’indebolimento  permanente di  un  senso  o  di  un  organo. In  detti  casi,  la  lesione  è perseguibile d’ufficio. Vi sono però osservazioni di segno contrario che, pur se non condividiamo, debbono essere riportate:  si  sostiene  che  queste specifiche mutilazioni non porterebbero all’indebolimento dell’organo genitale femminile, la cui funzione precipua è quella della procreazione, di certo non impedita da tali interventi. Dunque, in tale prospettiva interpretativa, l’art. 583 n. 2 c.p. non potrebbe essere invocato. La risposta tuttavia esiste là dove si consideri che non è vero che la funzione di quell’organo sia soltanto quella della procreazione, poiché esso ha indubbiamente anche il compito della estrinsecazione della sessualità femminile, e quindi della realizzazione integrale della personalità, valori questi contemplati nella nostra Carta Costituzionale agli artt. 2 e 32. Dunque  una  difesa  del  diritto  inviolabile  della  donna ,  ancora  più  intangibile in quanto minore, e, quindi, con un consenso assolutamente non valido (ove tale consenso esistesse), oggi potrebbe essere rinvenuta nei già citati articoli 582 e 583 c.p.. Sotto  il  profilo  strettamente  sanzionatorio ,  inoltre ,  deve  rilevarsi   la   insoddisfacente incidenza della normativa di riferimento. Infatti, l’art. 582 c.p.  ( che  contempla  il reato  base  delle  lesioni personali) prevede quale sanzione la reclusione da 3 mesi a 3 anni. L’ipotesi aggravata ex art. 583 n. 2 prevede un rafforzamento della pena da 3 a 7 anni.    Tuttavia, l’entità della pena da ultimo prevista non deve  trarre  in  inganno  quanto  a  potere  dissuasivo:  l’aggravante indicata  ( ed ogni altra eventuale  ed  ulteriore  che  ad  essa  si  aggiunga )   può infatti essere posta nel nulla con la concessione   delle  c.d.  attenuanti  generiche, in  questo caso giustificate dalle motivazioni culturali dei soggetti agenti. La  concessione  delle  suddette  attenuanti, infatti,  può - se riconosciute prevalenti, ai sensi dell’art. 69 c.p.-   provocare una diminuzione della pena base medesima.
Se a ciò si aggiunge che il nostro codice di procedura penale prevede i cosiddetti riti alternativi - tra i quali, in particolare, ricordiamo il rito abbreviato - di cui favorisce la scelta contemplando un effetto premiale sull’entità della pena (che può essere diminuita fino a un terzo) la sanzione finale potrebbe risultare minima e tale da poter essere addirittura sostituita con una sanzione pecuniaria (artt. 53 e segg. L. 689/1981).

4.             Ecco  che  sorge ,   quindi ,   la  necessità  di  proporre   una   nuova   norma  che   contempli specificamente la condotta in  qualsiasi  modo  mutilante  l’organo genitale  femminile  , con specifiche previsioni nell’ipotesi che essa sia posta  in  essere  da  familiari  e  su  minori,  in particolare ,  sarebbe  opportuno  costituire  un reato  autonomo  per  evitare  gli   effetti   già  descritti dall’art. 69 c.p. (giudizio comparativo delle circostanze). Dal punto di vista del diritto civile deve considerarsi che il  genitore che  faccia  sottoporre  i figli minori ad interventi mutilatori e/o di infibulazione  si  espone  alla  sanzione contemplata dall’art. 330 c.c.,  potendo incorrere nella decadenza della potestà. Quest’ultima soluzione dipende però dalla valutazione compiuta  dalla  competente  Autorità Giudiziaria che potrebbe, se del caso, considerando la  minore  gravità  del  fatto ,    disporre l’applicazione  delle  misure   previste  dall’  art.  333  c.c.   che  non  contempla  ipotesi  di cessazione  dalla  potestà  genitoria ,   lasciando  alla  libera   valutazione   del   Giudice    la determinazione dei provvedimenti da adottare. Di fronte a questo stato di cose appare opportuno, pertanto, introdurre  in   linea   con quanto contemplato dall’art. 34 I co. c.p., la previsione legislativa  dell’automatica decadenza dalla potestà nei confronti del genitore che sottoponga le figlie minori ad interventi di mutilazione degli  organi genitali  ,   sottraendo  alla  discrezionalità  del  giudice  l’applicazione di detta misura.

5.             In conformità delle già vigenti norme deontologiche deve essere contemplato anche come illecito penale il comportamento del medico o del sanitario che si adoperi a tale mutilazione, prevedendo, altresì, la sanzione ulteriore della sospensione dall’esercizio della professione.

6.             Andrebbe inoltre prevista una speciale aggravante all’art. 365 c.p. (omissione di referto) per l’esercente la professione sanitaria che non denunzi il fatto-reato di cui in qualunque modo sia venuto a conoscenza, prevedendo  la pena della reclusione.

7.             In conclusione, per tutto quanto sinora considerato, ribadiamo che la prevedibile obiezione secondo cui la punibilità di tale condotte avrebbe uno spirito razzista, perché non terrebbe conto delle visioni culturali di altre etnie, è assolutamente infondata sia perché prescinde totalmente da valutazioni razziali ma attiene alla difesa della persona, sia perché l’ordinamento giuridico italiano si ispira a determinati valori consacrati nella nostra Costituzione. Chiunque nel territorio italiano pone le sue basi di vita definitiva o momentanea è quindi tenuto al rispetto del comune sentire e delle leggi penali in genere.

8.       L’introduzione di una nuova specifica normativa penale potrebbe, secondo la nostra proposta, riassumersi come segue:

Art. 582 bis –lesione personale di organi genitali femminili.

I – “Chiunque cagiona una lesione personale da cui deriva una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da tre a sei anni.

II – La pena è aumentata:

1)             se la lesione è inferta a persona minore di anni diciotto;

2)             se l’autore è il genitore esercente la podestà. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della podestà;

III – Alla stessa pena è soggetto il medico o l’esercente un’attività sanitaria che presti il suo ausilio, a qualunque titolo, alla condotta di cui al comma primo. La condanna comporta la sospensione dalla professione sanitaria per un periodo corrispondente alla pena inflitta.

Art. 365 secondo comma

“La pena è della reclusione da uno a tre anni nel caso che l’omissione di referto attenga al reato previsto e punito dall’articolo 582 bis”

 

b) Istituzione di  specifici servizi riabilitativi: medici, psicologici e sessuologici, con annessa consulenza giuridica.

Istituzione di servizi specifici per il supporto medico, psicologico e sessuologico da offrire ai soggetti che hanno subito MGF; con particolare attenzione ad ambulatori per la deinfibulazione e gli altri atti medici riparatori. All’interno di tali servizi dovrà essere altresì garantita l’assistenza giuridica. 

 

c) Istituzione  di  corsi  per  la  formazione  e  l’informazione  degli  operatori sanitari,  parasanitari  e  gli

    insegnanti.       

1)             istituzione di corsi per la formazione specifica di medici, psicologi, sessuologi ed infermieri che andrebbero ad operare nei servizi di cui al punto “b”;

2)             istituzione di corsi d’informazione per medici, psicologi, sessuologi, infermieri ed insegnanti, affinché a loro volta possano correttamente informare, quando necessario, le donne adulte, le ragazze e le bambine sui rischi e le conseguenze delle MGF, sui loro diritti e su come tutelarli.

 

d) Attuazione di campagne d’informazione e promozione di dibattiti tematici transculturali.

Attuazione di campagne d’informazione:

1)             sui diritti dei minori e le sanzioni previste per coloro che concorrono alla condotta delittuosa delle MGF, con particolare riguardo alla normativa di cui al punto “a”;

2)             sui rischi e le  conseguenze mediche, psicologiche e sessuologiche delle MGF;

3)             sulla presenza nel territorio di specifici servizi riabilitativi di cui al punto “b”;

4)             sulla presenza nel territorio di specifica consulenza giuridica nei servizi di cui al punto “b”;

Promozione d’incontri e dibattiti tematici transculturali per la sensibilizzazione, la dissuasione e la prevenzione in ordine alle mutilazioni genitali femminili.

 

 


Per aderire alla iniziativa per la

Proposta di legge per il contenimento delle mutilazioni genitali femminili in Italia

Può inviare la sua adesione a:

Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia

 

mailto: segreteria@airs-online.org

 



[1] Dall’attendibile studio di Pia Grassivaro Gallo “Figlie d’Africa mutilate”, L’Harmattan Italia, Torino 1998

[2] Dopo l’infibulazione le gambe delle bambine vengono legate fino ai piedi (persino gli alluci sono uniti tra loro) per 15/20 giorni.

[3] Va sottolineato con chiarezza che le MGF in alcun modo sono una pratica religiosa, ma appartengono a tradizioni ben localizzate. E ciò, naturalmente, anche se il loro appartenere a dettami religiosi non ne ridurrebbe minimamente la disumanità.

 

[4] L’Espressione “circoncisione femminile” nel caso delle MGF è del tutto impropria, mentre è corretto indicare con tale espressione la semplice esportazione del prepuzio del clitoride in quanto, come per la “circoncisione maschile”, il taglio è circolare e limitato all’asportazione prepuziale (Hills, 1949; Bryk, 1974; ecc.).

[5]Ciò è notevolmente avvalorato dal fatto che molte donne, appartenenti alle medesime tribù dove sono in uso le procedure di MGF, dopo il parto sono costrette ad essere infibulate (o reinfibulate) per l’insistente richiesta da parte dei loro mariti di farsi restringere l’ostio vaginale onde poter trarre più piacere durante il coito.

[6] A riguardo, si ricorda che per il suddetto motivo, i romani, i quali a causa delle continue guerre erano costretti a stare lontani per lunghi periodi dalle proprie donne, non esitavano dal fare praticare le MGF alle loro schiave concubine in quanto queste, normalmente, avevano più occasioni per poter essere infedeli rispetto alle legittime mogli ben controllate dai familiari.

 

[7] Oltre all’immigrazione clandestina, va evidenziato che spesso i minori vengono inclusi in un unico permesso di soggiorno con i genitori e che quindi sfuggono ad una registrazione capillare (Caritas di Roma: Immigrazione. Dossier statistico 1996. Ed. Anterem, Roma,1996). In ultimo sottolineiamo che il computo da noi effettuato è stato redatto su dati di prevalenza della WHO che sono, per alcuni paesi a rischio, stime minime.

** Le sottolineature sono degli Autori.