Iniziativa per una Proposta di
Legge per il contenimento delle Mutilazioni Genitali
Femminili in Italia
Franco Avenia*, Annalisa Pistuddi**, Fernando Liggio***, Carlo Santamaria Amato****, Ilaria Virginia Infelisi****, Salvatore Mundanu *****, Claudio Colangelo ******
* Sociologo. Presidente Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
** Psicologa, Psicoterapeuta. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
***Primario Psichiatra Emerito, docente di “Psicopatologia della sessualità” SMO di Roma e della Regione Lazio. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
****Avvocato. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
****Avvocato. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
*****Psicologo clinico. Associazione
Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
******Coordinatore dati statistici. Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità stima che nel mondo vivano circa 130 milioni di donne che hanno
subito mutilazioni genitali e che ogni
anno circa 2 milioni di bambine subiscano la stessa sorte.
In Italia il fenomeno delle
MGF, difficilmente quantificabile nella sua reale entità, è sicuramente in aumento
poiché cresce di anno in anno il flusso d’immigrazione dai paesi dove tali
mutilazioni sono diffusamente praticate. D'altronde dalle 28.000 donne con
mutilazioni genitali presenti in Italia nel 1993, di cui si supponeva che 5000
avessero subito clitoridectomia e/o infibulazione nel nostro paese[1],
si è passati a 35.535 con MGF e più di 7.000 bambine sono attualmente a rischio
di mutilazione nel nostro paese.
L’Associazione Italiana per
la Ricerca in Sessuologia (AIRS)
ritiene che la neonata Federazione (FISC), che
riunisce le principali associazioni scientifiche aventi come oggetto la
sessuologia, debba necessariamente essere presente nel contrastare attivamente
una pratica crudele, brutale, menomante sul piano fisico e psichico e spesso
letale quale le MGF. Pertanto si fa promotrice di un’iniziativa per una
proposta di legge, volta al contenimento delle mutilazioni genitali femminili
in Italia.
Definizione e
Classificazione delle Mutilazioni Genitali Femminili
L’espressione “mutilazioni genitali femminili” è
stata adottata ufficialmente per la prima volta dall’Inter-African Comittee nel
1990 (Addis Abeba), poi recepita dalle Nazioni Unite e nel 1996 dalla World
Health Organization (WHO). Tale espressione –ovviamente ritenuta offensiva
nelle aree dove si praticano le MGF- va a sostituire quella più riduttiva,
ambigua, ed in molti casi non veritiera di “circoncisione”, definendo la vera
essenza di “mutilazione” (nella pratica confinante con la tortura[2])
di tutti i rituali di destrutturazione degli organi genitali femminili. La WHO,
in proposito, raccomanda l’adozione della terminologia sopra detta e la
scomparsa del termine sunna
accessorio di circoncisione –usato per mutilazioni minori- onde evitare che
tali pratiche possano essere ricollegate alla religione e perciò in qualche
misura giustificate.[3]
Le mutilazioni
genitali femminili –secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO
1996- comprendono tutte le procedure che
interessano la parziale o totale rimozione dei genitali esterni femminili ed/o
le ingiurie agli organi genitali femminili per motivi culturali o per ragioni
che non siano terapeutiche.
In particolare, la WHO classifica:
Tipo 1: escissione del prepuzio con/senza escissione di parte o di tutta la
clitoride.
Tipo 2:
escissione del prepuzio e della clitoride con parziale o totale escissione
delle labbra minori.
Tipo3:escissione
di parte o di tutti i genitali esterni con restringimento o chiusura
dell’apertura vaginale
Tipo4: (non classificato):………ogni
altra procedura che rientri nella definizione di mutilazioni genitali
femminili, data precedentemente.
Le radici
preistoriche delle Mutilazioni Genitali Femminili
La pratica delle
“Mutilazioni Genitali Femminili” (MGF) -
impropriamente detta “Circoncisione femminile”[4]
- tradizionalmente esclusiva, cioè non coincidente con quella della
circoncisione dell’organo genitale maschile, nell’ambito dei costumi sessuali
di svariate popolazioni, sembra risalire ad epoca preistorica - a differenza
della classica “Circoncisione maschile” che, invece, ha avuto origine in piena
epoca storica (Reclus, 1879; Remondino, 1900; Baudouin, 1910; Taylor, 1997;
ecc.) -allorché si era già ben
consolidato il “Patriarcato” in crescente diffusione - a discapito del “Matriarcato” in via di
estinzione- dopo almeno un paio di
millenni dalla sua sporadica insorgenza. Quindi, non è azzardato affermare che
tale pratica possa sussistere da oltre 6-7 mila anni! Pertanto, non deve
destare meraviglia il ritrovamento nel 1981, da parte del paleopatologo H.
Dieck, di due corpi femminili, con palesi cicatrici da “infibulazione”
genitale, appartenenti a due giovani donne vissute non meno di 4000 anni or
sono. È, comunque, da escludere che la pratica delle MGF sia insorta nel
contesto di ritualità sacro-religiose
-come, invece, la circoncisione genitale maschile, nell’ambito della
tradizione ebraica in specie- poiché,
oltre a non essere in uso presso tutti quei popoli che hanno la medesima
identica religione, si riscontra presso le più svariate popolazioni arcaiche
della terra. Ad esempio, esistono tribù africane, appartenenti a una medesima
razza, le quali, nonostante abbiano le medesime credenze religiose, solo
nell’ambito di alcune di esse si praticano le MGF, sia esclusivamente che in
concomitanza con la circoncisione genitale maschile. Dunque, non può essere
assolutamente accettata la cosiddetta teoria dell’“Offerta Sacrificale” di
Magnus Hirsch, menzionata da Lewandovschi (1958), la quale si basa sull’offerta
sacrificale alla divinità con scopo propiziatorio, per cui, in sostituzione del
più arcaico sacrificio dell’intera persona umana, si sarebbe istituito il
sacrificio vicariante consistente nell’offerta di una parte del corpo e,
soprattutto, quella parte esterna dell’organo genitale femminile da cui le
donne traggono il massimo godimento. Ma, poiché la presunta origine della
pratica delle MGF, con ogni evidenza, risale all’epoca della sostanziale
affermazione del predominio patriarcale, succeduto ai circa 15 mila anni di
quello matriarcale, si potrebbe confermare senz’altro la teoria menzionata da
Tüllmann (1959), secondo la quale l’origine della pratica delle MGF deve essere
attribuita a motivi psico-sessuali e socio-culturali in quanto, inizialmente,
sarebbe sorta, con molta probabilità, in seguito a lesioni mutilanti, dovute a
circostanze fortuite -come, ad esempio,
frequentemente si verifica in molti casi di parto distocico-
con esiti cicatriziali che «…restrinsero l’introito della vagina e,
conseguentemente, aumentarono il piacere dell’uomo durante il coito…»[5]
così da indurne la provocazione seriale artefatta che, col tempo si è andata
sempre più cristallizzandosi in usanza tribale, anche perché, nel contempo, si
è rivelata come un valido metodo di controllo sulla donna in quanto, se
eccessivamente devastante, sopprime la possibilità di trarre piacere erotico
facendo, così, aumentare la garanzia di fedeltà coniugale.[6]
Tuttavia, presso quelle popolazioni nell’ambito delle quali è in uso la
contemporanea circoncisione sia del prepuzio dell’organo genitale maschile che
l’escissione allargata dei genitali esterni femminili, nei riguardi di tali
pratiche si tramandano origini mitico-leggendarie. Ad esempio, presso i Mangia,
gli Ubangui, i Nandi ed i Bambara, si racconta che due fratelli di nome Bagonza
e Yakoro si scontrarono in una accanita lotta, durante la quale accidentalmente
Bagonza riportò una lesione del prepuzio penieno che, per favorirne la
guarigione gli fu completamente asportato da Zoro (uno sciamano?) il quale
obbligò anche Yakoro a sottoporsi al medesimo intervento. Così, secondo la
leggenda, questi due fratelli sarebbero stati i primi uomini ad essere
circoncisi e, poiché le donne, che ebbero rapporti sessuali con loro ne
trassero notevole godimento, si rifiutarono, in seguito, di concedersi
sessualmente ad uomini non circoncisi, per cui tutti gli uomini della tribù si
affrettarono a farsi circoncidere. Ma, poiché Bagonza successivamente non volle
più avere rapporti sessuali con la propria moglie, asserendo che la sua vagina
gli era divenuta sgradita, la donna, disperata, si recò da Zoro chiedendogli di
praticare su di lei lo stesso intervento che aveva praticato al marito. Zoro,
per accontentarla, le asportò l’apice del clitoride e le piccole labbra. Ma, Zoro
non appena ebbe effettuato l’intervento, divenne cieco. Per tale motivo, presso
le suddette popolazioni, la pratica escissoria dei genitali esterni femminili
deve essere compiuta esclusivamente da una donna con l’assoluta proibizione
agli uomini di poter assistere all’intervento, altrimenti diverrebbero ciechi.
Dalla seguente esplicita dichiarazione di un capo tribù Nandi (Hollis, 1909),
sembra che alla diffusione della pratica in questione abbiano contribuito anche
motivi di ordine estetico per i gusti maschili: «…Siamo Nandi e non vogliamo
che qualcosa penda dai genitali delle nostre donne…». Ma, soltanto i Bambara
(Tauxier, 1927; Dieterlen, 1951; ecc.) ritengono che qualora un uomo praticasse
il coito con una donna non clitoridectomizzata correrebbe il rischio di essere
punto letalmente dal “dardo” (cioè, dal “clitoride”) con la fatale conseguenza
di una morte immediata! Mentre, nell’ambito delle altre tribù le donne non
circoncise sono considerate proprietà comune di tutti gli uomini! Poiché la
pratica dell’asportazione allargata dei genitali esterni femminili - comprendente il clitoride con il relativo
prepuzio e le piccole e grandi labbra, seguita dalla suturazione dei lembi
residui di quest’ultime (“infibulazione”) con filo o con minugia di budello
animale o, addirittura con spine- si diffuse nell’Egitto all’epoca dei primi Faraoni,
fu in seguito impropriamente denominata “circoncisione faraonica” (Dingwal,
1925). L’introito vaginale delle donne infibulate è ritualmente riaperto dal
marito nella prima notte di nozze mediante uno stiletto a doppia lama e fatto
ricucire in caso di una sua lunga assenza onde avere garantita la fedeltà! In
conclusione di questo breve cenno sulle più probabili antichissime origini
della pratica delle MGF, si ritiene utile notificare che fin dal 1997 in Kenia
un sempre più crescente numero di famiglie sta accettando un rituale
alternativo a quello che ancora oggi prevede la procedura delle MGF. Tale
rituale alternativo consiste nella simbolica “Ntanira na Mugambo” (“Circoncisione
attraverso le Parole”) la cui procedura è caratterizzata dal riunire le
iniziate in ritiro per una settimana durante la quale vengono informate sul
tradizionale ruolo femminile di spose e di madri, sulle nozioni fondamentali di
igiene personale, sull’autostima, sui rapporti interpersonali, ecc. ed, infine,
viene celebrato il loro ingresso nella società festeggiandolo con danze e canti
(Africa New Service, 1997).
In Italia, le bambine
a rischio di mutilazioni genitali sono attualmente più di 7.000. E questa è
sicuramente una sottostima, in quanto, per più motivi (primo fra tutti
l’immigrazione clandestina)[7],
è ragionevole supporre che il fenomeno delle MGF nel nostro paese sia molto più
esteso.
Il totale delle donne immigrate in Italia al
31.12.2000 risulta di 671.998 (fonte ISTAT). In base alle indicazioni di
presenza di MGF date dalla WHO, sono stati individuati i paesi d’origine degli
immigrati (fonte ISTAT) e classificati come paesi a rischio. Seguendo poi le prevalenze di MGF, individuate dalla
WHO, nei singoli paesi a rischio,
sono stati calcolati –incrociando con i dati ISTAT- 35.535 soggetti di sesso
femminile provenienti da tali paesi (5,3% di tutte le immigrate ufficiali).
Poiché il totale dei minori di sesso femminile immigrati al 31.12.2000 consiste
in 132.431 soggetti (fonte ISTAT), il 5,3% di tale numero, rappresentante la
percentuale di rischio di MGF delle donne immigrate (integrazione dati
WHO-ISTAT), ci fornisce il risultato finale di 7.019 soggetti minor di sesso
femminile con rischio di mutilazioni genitali.
A parziale diminuzione del numero delle bambine a
rischio, va detto che alcune di queste sono già certamente mutilate prima del
loro ingresso in Italia e che altre vengono mutilate durante interruzioni di
soggiorno nel nostro paese, ma a compensazione va ricordato quanto detto sopra,
ovvero che il totale dei soggetti a rischio è sicuramente sottostimato. Inoltre
va sottolineato come il flusso d’immigrazione dei minori sia in enorme
espansione. Secondo le proiezioni del Ministero della Pubblica Istruzione
(2001-2002), infatti, gli alunni immigrati passeranno da 210.000 del 2002-2003
a 500.000/700.000 nei prossimi 15 anni, con un aumento medio di più del 300%.
Pertanto ogni tentativo di minimizzare
quantitativamente la presenza di rischio di MGF nel nostro paese, appare
pretestuoso e privo di ogni fondamento.
Impegno
internazionale contro le mutilazioni genitali femminili
A livello internazionale esiste un costante impegno
al rispetto dell’integrità dell’essere umano in ogni suo aspetto ed in
particolare ad una tutela del fanciullo con esplicite e reiterate condanne
delle MGF. Sono poi innumerevoli le dichiarazioni, i trattati e le convenzioni
internazionali che invitano i singoli Paesi
a prendere le debite misure, soprattutto legislative, per rimuovere la
piaga delle mutilazioni genitali femminili in ogni sua forma. Ci limitiamo
pertanto a citarne sinteticamente alcune per delineare un panorama di diffusa,
condivisa e ferma condanna di tali disumane pratiche e la volontà d’agire
fattivamente per la loro eliminazione.
ONU, 1949 Dichiarazione
universale dei diritti umani: art. 2 sulla discriminazione; art. 3 diritto alla
sicurezza della persona; art. 5 sui trattamenti crudeli, inumani.
ONU, 1979 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma
di discriminazione contro le donne: artt. 2.f e 5.a
PARLAMENTO EUROPEO, 1986
Risoluzione sulla violenza contro le donne: 47 “condanna la pratica dell’excissione e dell’infibulazione cui sono
sottoposte le donne presso taluni gruppi d’immigrati negli Stati membri; fa
urgente appello alle autorità degli stati interessati perché emanino e diano
energica esecuzione a provvedimenti di legge volti a vietare tali pratiche […]”).**
ONU, 1989 Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia: art.6; art.19 (1. “Gli Stati parti adotteranno ogni misura
appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per
proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità
fisica o mentale […]”).**
ONU, 1994 Programma d’azione della Conferenza mondiale
su popolazione e sviluppo, approvata al Cairo: art. 7.40 (“I governi e le comunità devono urgentemente intraprendere azioni
volte a fermare la pratica delle mutilazioni genitali femminili e proteggere le
donne e ragazze da simili pratiche […]”).**
Dichiarazione congiunta 1997
dell’WHO, Unicef e Unfpa che condannano le MGF come “violazione di diritti umani fondamentali […]”).
CSW, 1998 Commisione sulla
condizione della donna. “Azioni che
devono essere intraprese dai governi: […] Sviluppare ed implementare
politiche e leggi nazionali che proibiscano le pratiche tradizionali e
consuetudinarie che violano i diritti umani di donne e bambine […]”.**
ONU, 2000 Sessione speciale
dell’Ass. Gen. ONU a Pechino: “Donne 2000”. 130.a. “Incrementare la cooperazione, le risposte politiche […] finalizzate all’eliminazione della violenza
contro le donne e le bambine, in
particolare […] le pratiche
tradizionali e consuetudinarie dannose quali le mutilazioni genitali femminili”[…]).**
Si propone pertanto
Ci si potrebbe chiedere se, a fronte di una pratica ampiamente diffusa
che affonda le sue origini in concezioni culturali di determinate etnie, sia
legittima la strada che prevede non solo una serie di attività informative e,
quindi, preventive, ma uno strumento concettualmente repressivo qual è la
creazione di una norma penale. In particolare c’è da chiedersi quale sia la
funzione che l’ordinamento giuridico, che già per Kant assicurava
l’indispensabile mezzo affinché la libertà di ognuno potesse coesistere con la
libertà dell’altro, assegna al diritto penale.
E’ un portato della
filosofia del diritto l’affermazione che esso debba garantire “il minimo etico
assoluto”, ovverosia quei principi che sono a tutela dei valori morali in una
determinata epoca ed in un determinato contesto, sia che derivino da concezioni
religiose, sia che derivino da concezioni rigorosamente laiche.
Ed è fuor di dubbio che la
tutela della persona senza distinzione di sesso, razza o religione, come
sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, rappresenti un valore
intangibile per il nostro ordinamento, in piena armonia, tra l’altro, con gli
ordinamenti di tutti i Paesi evoluti, in una visione di progresso costante
della civiltà e di integrazione delle
differenti culture.
Da ciò scaturisce la
legittimazione giuridica e la giustificazione logica alla creazione di una
norma penale a tutela e salvaguardia del valore assoluto della persona umana.
Appaiono, quindi, privi di
fondamento e frutto di una pericolosa e superficiale lettura della realtà umana
i tentativi di far apparire questa come una norma razzista.
Infatti, permettere in nome
di un malinteso rispetto della tradizione culturale il mantenimento di una
pratica così atrocemente lesiva della personalità psichica e fisica della donna
significherebbe rinnegare tutti i principi comunemente intesi della civiltà e relegare con gelida e colpevole
indifferenza in un ghetto - questo sì razzista - coloro che sono vittime e
colpevoli.
Si dimentica, inoltre, che
questa violenza fisica cade non su donne adulte e consenzienti, ma su delle
minori che, in stato di sudditanza psicologica, non hanno possibilità alcuna di
opporvisi.
Infine, da un punto di vista
meramente pragmatico, deve rilevarsi che solo la norma penale, la quale accanto
al praeceptum prevede la specifica
sanzione, esercita quel potere dissuasivo che è l’unico in grado di arrestare o
quantomeno limitare la condotta criminosa.
In questo modo, peraltro, il
nostro Paese si allineerebbe alla posizione già assunta da altri Stati, fra i
quali, per limitarci a quelli più vicini per tradizione e cultura la Norvegia,
gli Stati Uniti d’America ed il Canada.
Appare significativo, inoltre, come anche alcuni Stati Africani (tra gli
altri Tanzania, Ghana, Etiopia, Uganda, Egitto, Senegal) abbiamo avvertito l’esigenza di adottare
specifiche norme punitive nei confronti della pratica delle mutilazioni
genitali femminili. Ciò, evidentemente, a conferma di una sensibilità diffusa e
trasversale che, al di là dei differenti credo religiosi e dei diversi costumi,
consente di tutelare appieno l’integrità sessuale delle donne.
1.
Il problema che oggi, con la forza cogente dell’attualità, si pone alla
nostra attenzione non è soltanto di natura etica ma è di natura strettamente
giuridica: ci domandiamo,
cioè, se gli strumenti approntati
dal diritto penale siano sufficienti ad impedire in
Italia la mutilazione dei genitali
femminili. E, più
precisamente, se cioè tale condotta
rientri nelle previsioni normative del codice penale.
Inoltre, ove vi rientrasse, se la sanzione che in concreto può essere inflitta
è idonea a determinare una controspinta alla spinta criminosa della
mutilazione.
2.
La norma di riferimento è senza meno quella dell’art. 582 c.p. la quale
prevede al primo comma la lesione da cui derivi una malattia, ed è indubitabile
che l’intervento di recisione del clitoride e delle labbra cagioni una malattia
in senso medico legale. Ma il secondo comma di quell’articolo ci ricorda che se
le lesioni, come nel caso di specie, determinano una malattia guaribile entro i
20 gg. è necessaria la proposizione di una querela. Ora siccome questi
interventi avvengono su minori da parte dei genitori, cioè di quelle
persone che, quali esercenti la potestà, hanno il diritto di querela per i
propri figli minori, ciò fa sì che in concreto la attività criminosa non venga
alla luce.
3.
Tuttavia sembrerebbe - già
alla stregua della
normativa vigente - che
il problema possa essere
risolto invocando l’art.
583 n. 2 c.p., ravvisando cioè un indebolimento permanente
dell’organo. Questa norma contempla circostanze aggravanti della lesione personale.
In particolare , il numero
due prevede la
gravità delle lesioni
ove il fatto
produca l’indebolimento
permanente di un senso
o di un
organo. In detti casi,
la lesione è perseguibile d’ufficio. Vi sono però
osservazioni di segno contrario che, pur se non condividiamo, debbono essere
riportate: si sostiene
che queste specifiche mutilazioni
non porterebbero all’indebolimento dell’organo genitale femminile, la cui
funzione precipua è quella della procreazione, di certo non impedita da tali
interventi. Dunque, in tale prospettiva interpretativa, l’art. 583 n. 2 c.p.
non potrebbe essere invocato. La risposta tuttavia esiste là dove si consideri
che non è vero che la funzione di quell’organo sia soltanto quella della
procreazione, poiché esso ha indubbiamente anche il compito della
estrinsecazione della sessualità femminile, e quindi della realizzazione
integrale della personalità, valori questi contemplati nella nostra Carta
Costituzionale agli artt. 2 e 32. Dunque
una difesa del
diritto inviolabile della
donna , ancora più
intangibile in quanto minore, e, quindi, con un consenso assolutamente
non valido (ove tale consenso esistesse), oggi potrebbe essere rinvenuta nei
già citati articoli 582 e 583 c.p.. Sotto
il profilo strettamente
sanzionatorio , inoltre , deve
rilevarsi la insoddisfacente incidenza della normativa di
riferimento. Infatti, l’art. 582 c.p. (
che contempla il reato
base delle lesioni personali) prevede quale sanzione la
reclusione da 3 mesi a 3 anni. L’ipotesi aggravata ex art. 583 n. 2 prevede un
rafforzamento della pena da 3 a 7 anni.
Tuttavia, l’entità della pena da ultimo prevista non deve trarre
in inganno quanto a
potere dissuasivo: l’aggravante indicata ( ed ogni altra eventuale ed
ulteriore che ad
essa si aggiunga )
può infatti essere posta nel nulla con la concessione delle
c.d. attenuanti generiche, in
questo caso giustificate dalle motivazioni culturali dei soggetti
agenti. La concessione delle
suddette attenuanti, infatti, può - se riconosciute prevalenti, ai sensi
dell’art. 69 c.p.- provocare una
diminuzione della pena base medesima.
Se a ciò si aggiunge che il nostro codice di procedura penale prevede i
cosiddetti riti alternativi - tra i quali, in particolare, ricordiamo il rito
abbreviato - di cui favorisce la scelta contemplando un effetto premiale
sull’entità della pena (che può essere diminuita fino a un terzo) la sanzione finale
potrebbe risultare minima e tale da poter essere addirittura sostituita con una
sanzione pecuniaria (artt. 53 e segg. L. 689/1981).
4.
Ecco che sorge ,
quindi , la necessità
di proporre una
nuova norma che
contempli specificamente la condotta in
qualsiasi modo mutilante
l’organo genitale femminile , con specifiche previsioni nell’ipotesi che
essa sia posta in essere
da familiari e
su minori, in particolare , sarebbe
opportuno costituire un reato
autonomo per evitare gli
effetti già descritti dall’art. 69 c.p. (giudizio
comparativo delle circostanze). Dal punto di vista del diritto civile deve
considerarsi che il genitore che faccia
sottoporre i figli minori ad
interventi mutilatori e/o di infibulazione
si espone alla
sanzione contemplata dall’art. 330 c.c.,
potendo incorrere nella decadenza della potestà. Quest’ultima soluzione
dipende però dalla valutazione compiuta
dalla competente Autorità Giudiziaria che potrebbe, se del
caso, considerando la minore gravità
del fatto , disporre l’applicazione delle
misure previste dall’
art. 333 c.c.
che non contempla
ipotesi di cessazione dalla
potestà genitoria , lasciando
alla libera valutazione
del Giudice la determinazione dei provvedimenti da
adottare. Di fronte a questo stato di cose appare opportuno, pertanto,
introdurre in linea
con quanto contemplato dall’art. 34 I co. c.p., la previsione
legislativa dell’automatica decadenza
dalla potestà nei confronti del genitore che sottoponga le figlie minori ad
interventi di mutilazione degli organi
genitali , sottraendo
alla discrezionalità del
giudice l’applicazione di detta
misura.
5.
In conformità delle già vigenti norme deontologiche deve essere
contemplato anche come illecito penale il comportamento del medico o del
sanitario che si adoperi a tale mutilazione, prevedendo, altresì, la sanzione
ulteriore della sospensione dall’esercizio della professione.
6.
Andrebbe inoltre prevista una speciale aggravante all’art. 365 c.p.
(omissione di referto) per l’esercente la professione sanitaria che non denunzi
il fatto-reato di cui in qualunque modo sia venuto a conoscenza,
prevedendo la pena della reclusione.
7.
In conclusione, per tutto quanto sinora considerato, ribadiamo che la
prevedibile obiezione secondo cui la punibilità di tale condotte avrebbe uno
spirito razzista, perché non terrebbe conto delle visioni culturali di altre
etnie, è assolutamente infondata sia perché prescinde totalmente da valutazioni
razziali ma attiene alla difesa della persona, sia perché l’ordinamento
giuridico italiano si ispira a determinati valori consacrati nella nostra
Costituzione. Chiunque nel territorio italiano pone le sue basi di vita
definitiva o momentanea è quindi tenuto al rispetto del comune sentire e delle
leggi penali in genere.
8.
L’introduzione di una nuova specifica normativa penale potrebbe, secondo
la nostra proposta, riassumersi come segue:
Art. 582 bis –lesione personale
di organi genitali femminili.
I – “Chiunque cagiona una
lesione personale da cui deriva una mutilazione degli organi genitali femminili
è punito con la reclusione da tre a sei anni.
II – La pena è aumentata:
1)
se la lesione è inferta a persona minore di anni diciotto;
2)
se l’autore è il genitore esercente la podestà. La condanna pronunciata
contro il genitore importa la perdita della podestà;
III – Alla stessa pena è
soggetto il medico o l’esercente un’attività sanitaria che presti il suo
ausilio, a qualunque titolo, alla condotta di cui al comma primo. La condanna
comporta la sospensione dalla professione sanitaria per un periodo
corrispondente alla pena inflitta.
“La pena è della reclusione
da uno a tre anni nel caso che l’omissione di referto attenga al reato previsto
e punito dall’articolo 582 bis”
b) Istituzione di specifici
servizi riabilitativi: medici, psicologici e sessuologici, con annessa
consulenza giuridica.
Istituzione di servizi
specifici per il supporto medico, psicologico e sessuologico da offrire ai
soggetti che hanno subito MGF; con particolare attenzione ad ambulatori per la
deinfibulazione e gli altri atti medici riparatori. All’interno di tali servizi
dovrà essere altresì garantita l’assistenza giuridica.
c) Istituzione di corsi
per la formazione
e l’informazione degli
operatori sanitari,
parasanitari e gli
insegnanti.
1)
istituzione di corsi per la formazione specifica di medici, psicologi,
sessuologi ed infermieri che andrebbero ad operare nei servizi di cui al punto
“b”;
2)
istituzione di corsi d’informazione per medici, psicologi, sessuologi,
infermieri ed insegnanti, affinché a loro volta possano correttamente
informare, quando necessario, le donne adulte, le ragazze e le bambine sui
rischi e le conseguenze delle MGF, sui loro diritti e su come tutelarli.
d) Attuazione
di campagne d’informazione e promozione di dibattiti tematici transculturali.
Attuazione di campagne d’informazione:
1)
sui diritti dei minori e le sanzioni previste per coloro che concorrono
alla condotta delittuosa delle MGF, con particolare riguardo alla normativa di
cui al punto “a”;
2)
sui rischi e le conseguenze
mediche, psicologiche e sessuologiche delle MGF;
3)
sulla presenza nel territorio di specifici servizi riabilitativi di cui
al punto “b”;
4)
sulla presenza nel territorio di specifica consulenza giuridica nei
servizi di cui al punto “b”;
Promozione d’incontri e dibattiti tematici
transculturali per la sensibilizzazione, la dissuasione e la prevenzione in
ordine alle mutilazioni genitali femminili.
![]()
Per aderire alla iniziativa per la
Proposta di legge per il contenimento delle
mutilazioni genitali femminili in Italia
Può inviare la sua adesione a:
Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia
mailto: segreteria@airs-online.org
[1] Dall’attendibile studio di Pia Grassivaro Gallo “Figlie d’Africa mutilate”, L’Harmattan Italia, Torino 1998
[2] Dopo l’infibulazione le gambe delle bambine vengono legate fino ai piedi (persino gli alluci sono uniti tra loro) per 15/20 giorni.
[3] Va sottolineato con chiarezza che le MGF in alcun modo
sono una pratica religiosa, ma appartengono a tradizioni ben localizzate. E
ciò, naturalmente, anche se il loro appartenere a dettami religiosi non ne
ridurrebbe minimamente la disumanità.
[4] L’Espressione “circoncisione femminile” nel caso delle MGF è del tutto impropria, mentre è corretto indicare con tale espressione la semplice esportazione del prepuzio del clitoride in quanto, come per la “circoncisione maschile”, il taglio è circolare e limitato all’asportazione prepuziale (Hills, 1949; Bryk, 1974; ecc.).
[5]Ciò è notevolmente avvalorato dal fatto che molte donne, appartenenti alle medesime tribù dove sono in uso le procedure di MGF, dopo il parto sono costrette ad essere infibulate (o reinfibulate) per l’insistente richiesta da parte dei loro mariti di farsi restringere l’ostio vaginale onde poter trarre più piacere durante il coito.
[6] A riguardo, si ricorda che per il suddetto motivo, i romani, i quali a causa delle continue guerre erano costretti a stare lontani per lunghi periodi dalle proprie donne, non esitavano dal fare praticare le MGF alle loro schiave concubine in quanto queste, normalmente, avevano più occasioni per poter essere infedeli rispetto alle legittime mogli ben controllate dai familiari.
[7] Oltre all’immigrazione clandestina, va evidenziato che spesso i minori vengono inclusi in un unico permesso di soggiorno con i genitori e che quindi sfuggono ad una registrazione capillare (Caritas di Roma: Immigrazione. Dossier statistico 1996. Ed. Anterem, Roma,1996). In ultimo sottolineiamo che il computo da noi effettuato è stato redatto su dati di prevalenza della WHO che sono, per alcuni paesi a rischio, stime minime.
** Le sottolineature sono degli Autori.