Statuto |
ART.1)
E costituita
unAssociazione, senza scopo di lucro denominata: Associazione Italiana per la
Ricerca in Sessuologia (A.I.R.S.) Onlus Organizzazione non lucrativa
dutilità sociale; con sede in Roma, (RM Italia), Via Alessandria, n. 40.
ART.2)
La sua durata è a tempo
indeterminato
ART.3)
LAssociazione non ha scopo di
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della:
LAssociazione può, tra
laltro, svolgere attività finalizzate agli approfondimenti scientifici di:
ART.4)
LAssociazione è aperta a tutti
coloro che possono offrire un contributo alla ricerca in sessuologia e che abbiano
conseguito una delle seguenti lauree:
-
Medicina e chirurgia
-
Psicologia
-
Sociologia
-
Pedagogia
-
Lettere
-
Giurisprudenza o che siano iscritti allalbo
dei giornalisti o diplomati terapisti della riabilitazione.
ART.5)
LAssociazione
è costituita da:
-Soci
Fondatori;
-Soci
Ordinari;
-Soci
Onorari;
---Sono
soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto latto costitutivo e messo a
disposizione dellAssociazione le proprie capacità tecniche e professionali.
Il
Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio fondatore a persone che, a
proprio insindacabile giudizio,siano ritenute meritevoli perché capaci e perché abbiano
fattivamente operato per il raggiungimento degli scopi perseguiti dallAssociazione.
---Sono
soci Ordinari coloro che aderiscono allassociazione.
---Sono
soci Onorari coloro che, ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo,possono con le
loro competenze ed il loro prestigio, dare lustro allassociazione ed offrire il loro
contributo per il progresso della ricerca in sessuologia.
I soci
onorari hanno diritto al voto in assemblea ma sono esentati dal versamento delle quote
annuali.
ART.6)
Per diventare socio Ordinario occorre
presentare domanda discrizione al Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate
nel Regolamento interno di cui in appresso, versando nelle casse associative la quota
dingresso e quellannuale.
La qualifica di socio decorre del
momento della presentazione della domanda, salvo il parere contrario espresso dal
Consiglio Direttivo a maggioranza entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda
stessa. Nellespressione di detto parere il Consiglio Direttivo valuta
insindacabilmente il possesso dei requisiti richiesti per lammissione allarticolo 4.
I soci fondatori ed ordinari hanno
diritto ad usufruire dei servizi offerti dallAssociazione nei termini e con le
modalità stabiliti in un regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e devono chiedere
al Consiglio Direttivo liscrizione nel libro soci.
La quota associativa è trasmissibile
solo per causa di morte e non è rivalutabile.
ART.7)
La qualifica di socio si perde per:
a)
Dimissioni
b)
Morosità per ritardo superiore ad un anno
nel pagamento delle quote sociali; la cessazione è decretata dallAssemblea dei soci
su proposta del consiglio Direttivo; il socio cessato per morosità potrà, a giudizio
discrezionale del consiglio Direttivo, essere riammesso dietro pagamento delle quote
arretrate;
c)
Per radiazione deliberata
dallAssemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo contro il socio che
commetta azioni ritenute disonorevoli anche al di fuori dellAssociazione , o che,
con la sua condotta costituisca ostacolo al buon svolgimento della vita associativa.
Il socio
receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.
ART.8)
A carico dei soci possono essere
adottati provvedimenti disciplinari contemplati nel regolamento emanato dal Consiglio
Direttivo.
ART.9)
Sono organi dellAssociazione:
1)
LAssemblea dei soci;
2)
Il Consiglio Direttivo;
3)
Il Presidente;
4)
Il Comitato epistemologico.
ART.10)
Allassemblea intervengono tutti
i soci,fondatori, onorari ed ordinari che siano iscritti sul libro soci da almeno 15
giorni.
Ogni socio ha diritto ad un solo
voto. Sono ammesse le deleghe.
I soci morosi o colpiti da
provvedimento disciplinare non hanno diritto di voto né dintervento in assemblea.
ART.11)
Le assemblee possono essere ordinarie
e straordinarie.
Esse sono convocate con avviso
spedito almeno trenta giorni prima della data fissata.
In caso durgenza tale termine
può essere ridotto a quindici giorni. Il Segretario nellintento di assicurare la
massima pubblicità della convocazione assembleare, è tenuto comunque ad adottare ogni
forma di pubblicità, sia scritta che orale, o invio dellavviso al domicilio dei
soci, che assicuri la massima conoscenza tra gli associati delle convocazioni assembleari.
ART.12)
LAssemblea ordinaria si
riunisce almeno una volta lanno entro il mese daprile.
Essa:
-delibera sulle attività
dellAssociazione;
-stabilisce gli indirizzi e le
direttive generali;
-approva il bilancio consuntivo e
preventivo;
-elegge il Consiglio Direttivo.
ART.13)
LAssemblea straordinaria è
convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o venga richiesta
da almeno due terzi dei soci.
ART.14)
Le Assemblee ordinarie e quelle
straordinarie deliberano validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto
favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.
Il verbale, per estratto delle sedute
assembleari, dovrà essere affisso presso la sede sociale per i sessanta giorni successivi
a quello dellassemblea, ovvero comunicato agli assenti.
ART.15)
Il Consiglio Direttivo è composto da
un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici, eletti
dallAssemblea.
ART.16)
Il consiglio Direttivo elegge nel suo
seno il Presidente, ed il Tesoriere se non sono stati indicati dallAssemblea
allatto della nomina. Fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri ove
ve ne siano.
ART.17)
E compito del Consiglio
Direttivo:
-redigere i programmi
dattività sociale previsti dallo statuto;
-redigere i bilanci consuntivi e
preventivi;
-decidere in ordine alla stipula di
tutti gli atti e i contratti dogni genere inerenti allattività sociale;
-formulare il regolamento interno e
deliberare circa lammissione e la cessazione dei soci;
-stabilire le quote associative e
disporne la riscossione.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi
poteri dordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dello scopo
associativo nulla escluso od eccettuato.
Potrà avvalersi di responsabili di
commissioni di lavoro appositamente nominati e potrà essere coadiuvato, per particolari
questioni, da esperti.
Il Consiglio Direttivo dura incarica
cinque anni e può essere rieletto.
ART.18)
Il Presidente ha la rappresentanza
legale e la firma sociale dellassociazione, presiede le assemblee dei soci e quelle
del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dellassociazione, convoca
le riunioni dellassemblea e del consiglio Direttivo e provvede a dare esecuzione
alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.
Cessa dalla carica unitamente al
Consiglio Direttivo.
ART.19)
Il Tesoriere si incarica della
riscossione delle quote associative, della tenuta dei libri, delle normali operazioni di
cassa e provvede alla conservazione del patrimonio sociale, ad intrattenere i rapporti
contabili con creditori e debitori, Istituti di credito e/o Banche presso cui è
accreditato con la firma dellAssociazione per delega del Presidente.
ART.20)
Il Comitato epistemologico si compone
di un numero di membri variabile da tre a sei scelti dal Presidente del Comitato
epistemologico. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio Direttivo. Possono
essere membri del comitato anche persone estranee allassociazione.
Il Comitato epistemologico studia
criticamente i principi, i metodi, le ipotesi ed i risultati delle ricerche
dellassociazione; conseguentemente approva o respinge i programmi di ricerca o i
relativi risultati; autorizza inoltre lorganizzazione di conferenze, seminari e
corsi formativi e sovrintende con diritto di veto ad ogni pubblicazione riferibile
comunque allassociazione ed ad ogni forma di pubblicità.
Delibera a maggioranza dei suoi
membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente in mancanza del numero
minimo di membri fissato in tre il Presidente svolge tutte le funzioni del comitato. Il
Presidente del Consiglio Direttivo svolge anche le funzioni di Presidente del Comitato
sino a quando questultimo non sia stato nominato nelle forme previste.
ART.21)
Le entrate dallAssociazione
sono costituite da:
a)
Quote sociali;
b)
Eventuali contributi di soci, terzi, Enti
Pubblici e Privati;
c)
Ogni altra entrata che concorra ad
incrementare lattività sociale.
ART.22)
Consiglio Direttivo ha lobbligo
di presentare annualmente entro il trenta aprile, per lapprovazione da parte
dellassemblea, un bilancio consuntivo dellesercizio concluso ed un bilancio
preventivo.
Lesercizio sociale si chiude al
31 dicembre dogni anno.
E vietata , sotto qualsiasi
forma la distribuzione dutili o davanzi di gestione durante la vita
dellassociazione, salvi i casi previsti dalla legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione
devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
dellassociazione ovvero di quelle ad
esse direttamente connesse.
ART.23)
Il Patrimonio sociale è costituito:
a)
Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di
proprietà dellAssociazione;
b)
Dai contributi, erogazioni e lasciti
diversi;
c)
Dal fondo di riserva eventuale.
ART.24)
In caso di scioglimento i beni
costituenti il patrimonio dellAssociazione saranno devoluti a fini di pubblica
utilità in conformità al fine istituzionale dellente ovvero ad altri organismi
senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dellAssociazione, sentito
lorganismo di controllo di cui allarticolo 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.25)
Per meglio consentire lo svolgimento
delle attività sociali, il Consiglio Direttivo potrà costituire con proprio atto sezioni
distaccate, assegnando ad esse competenze specifiche, anche in collaborazione con altre
forze operanti nel territorio, con le quali verranno stipulati precisi accordi.
ART.26)
Per quanto non previsto nel presente
statuto, valgono le disposizioni di legge.