Statuto

 

 

 

DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO

 

 

ART.1)

 

E’ costituita un’Associazione, senza scopo di lucro denominata: “ Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (A.I.R.S.)” – Onlus Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale”; con sede in Roma, (RM Italia), Via Alessandria, n. 40.

 

 

ART.2)

La sua durata è a tempo indeterminato

 

 

ART.3)

 

 

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della:

 

 

L’Associazione può, tra l’altro, svolgere attività finalizzate agli approfondimenti scientifici di:

 

 

 

 

SOCI

 

 

ART.4)

 

L’Associazione è aperta a tutti coloro che possono offrire un contributo alla ricerca in sessuologia e che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

 

-         Medicina e chirurgia

-         Psicologia

-         Sociologia

-         Pedagogia

-         Lettere

-         Giurisprudenza o che siano iscritti all’albo dei giornalisti o diplomati terapisti della riabilitazione.

 

 

ART.5)

 

L’Associazione è costituita da:

 

-Soci Fondatori;

-Soci Ordinari;

-Soci Onorari;

 

---Sono soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo e messo a disposizione dell’Associazione le proprie capacità tecniche e professionali.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio fondatore a persone che, a proprio insindacabile giudizio,siano ritenute meritevoli perché capaci e perché abbiano fattivamente operato per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Associazione.

 

---Sono soci Ordinari coloro che aderiscono all’associazione.

 

---Sono soci Onorari coloro che, ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo,possono con le loro competenze ed il loro prestigio, dare lustro all’associazione ed offrire il loro contributo per il progresso della ricerca in sessuologia.

I soci onorari hanno diritto al voto in assemblea ma sono esentati dal versamento delle quote annuali.

 

ART.6)

 

Per diventare socio Ordinario occorre presentare domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel Regolamento interno di cui in appresso, versando nelle casse associative la quota d’ingresso e quell’annuale.

La qualifica di socio decorre del momento della presentazione della domanda, salvo il parere contrario espresso dal Consiglio Direttivo a maggioranza entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Nell’espressione di detto parere il Consiglio Direttivo valuta insindacabilmente il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione  all’articolo 4.

I soci fondatori ed ordinari hanno diritto ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione nei termini e con le modalità stabiliti in un regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e devono chiedere al Consiglio Direttivo l’iscrizione nel libro soci.

La quota associativa è trasmissibile solo per causa di morte e non è rivalutabile.

 

ART.7)

 

La qualifica di socio si perde per:

 

a)     Dimissioni

b)     Morosità per ritardo superiore ad un anno nel pagamento delle quote sociali; la cessazione è decretata dall’Assemblea dei soci su proposta del consiglio Direttivo; il socio cessato per morosità potrà, a giudizio discrezionale del consiglio Direttivo, essere riammesso dietro pagamento delle quote arretrate;

c)      Per radiazione deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli anche al di fuori dell’Associazione , o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon svolgimento della vita associativa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

 

 

ART.8)

 

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari contemplati nel regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

 

ART.9)

 

Sono organi dell’Associazione:

 

1)     L’Assemblea dei soci;

2)     Il Consiglio Direttivo;

3)     Il Presidente;

4)     Il Comitato epistemologico.

 

ART.10)

 

All’assemblea intervengono tutti i soci,fondatori, onorari ed ordinari che siano iscritti sul libro soci da almeno 15 giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Sono ammesse le deleghe.

I soci morosi o colpiti da provvedimento disciplinare non hanno diritto di voto né d’intervento in assemblea.

 

ART.11)

 

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate con avviso spedito almeno trenta giorni prima della data fissata.

In caso d’urgenza tale termine può essere ridotto a quindici giorni. Il Segretario nell’intento di assicurare la massima pubblicità della convocazione assembleare, è tenuto comunque ad adottare ogni forma di pubblicità, sia scritta che orale, o invio dell’avviso al domicilio dei soci, che assicuri la massima conoscenza tra gli associati delle convocazioni assembleari.

 

ART.12)

 

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese d’aprile.

 

Essa:

-delibera sulle attività dell’Associazione;

-stabilisce gli indirizzi e le direttive generali;

-approva il bilancio consuntivo e preventivo;

-elegge il Consiglio Direttivo.

 

 

ART.13)

 

L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o venga richiesta da almeno due terzi dei soci.

 

 

 

ART.14)

 

Le Assemblee ordinarie e quelle straordinarie deliberano validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.

Il verbale, per estratto delle sedute assembleari, dovrà essere affisso presso la sede sociale per i sessanta giorni successivi a quello dell’assemblea, ovvero comunicato agli assenti.

 

 

ART.15)

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici, eletti dall’Assemblea.

 

ART.16)

 

Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, ed il Tesoriere se non sono stati indicati dall’Assemblea all’atto della nomina. Fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri ove ve ne siano.

 

ART.17)

 

E’ compito del Consiglio Direttivo:

 

-redigere i programmi d’attività sociale previsti dallo statuto;

-redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

-decidere in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti d’ogni genere inerenti all’attività sociale;

-formulare il regolamento interno e deliberare circa l’ammissione e la cessazione dei soci;

-stabilire le quote associative e disporne la riscossione.

 

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dello scopo associativo nulla escluso od eccettuato.

Potrà avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e potrà essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.

Il Consiglio Direttivo dura incarica cinque anni e può essere rieletto.

 

 

ART.18)

 

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’associazione, presiede le assemblee dei soci e quelle del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’associazione, convoca le riunioni dell’assemblea e del consiglio Direttivo e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

Cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo.

 

ART.19)

 

 

Il Tesoriere si incarica della riscossione delle quote associative, della tenuta dei libri, delle normali operazioni di cassa e provvede alla conservazione del patrimonio sociale, ad intrattenere i rapporti contabili con creditori e debitori, Istituti di credito e/o Banche presso cui è accreditato con la firma dell’Associazione per delega del Presidente.

 

 

ART.20)

 

 

Il Comitato epistemologico si compone di un numero di membri variabile da tre a sei scelti dal Presidente del Comitato epistemologico. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio Direttivo. Possono essere membri del comitato anche persone estranee all’associazione.

Il Comitato epistemologico studia criticamente i principi, i metodi, le ipotesi ed i risultati delle ricerche dell’associazione; conseguentemente approva o respinge i programmi di ricerca o i relativi risultati; autorizza inoltre l’organizzazione di conferenze, seminari e corsi formativi e sovrintende con diritto di veto ad ogni pubblicazione riferibile comunque all’associazione ed ad ogni forma di pubblicità.

Delibera a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente in mancanza del numero minimo di membri fissato in tre il Presidente svolge tutte le funzioni del comitato. Il Presidente del Consiglio Direttivo svolge anche le funzioni di Presidente del Comitato sino a quando quest’ultimo non sia stato nominato nelle forme previste.

 

 

 

ART.21)

 

 

Le entrate dall’Associazione sono costituite da:

 

a)     Quote sociali;

b)     Eventuali contributi di soci, terzi, Enti Pubblici e Privati;

c)      Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

 

 

ART.22)

 

 

Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare annualmente entro il trenta aprile, per l’approvazione da parte dell’assemblea, un bilancio consuntivo dell’esercizio concluso ed un bilancio preventivo.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre d’ogni anno.

E’ vietata , sotto qualsiasi forma la distribuzione d’utili o d’avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione  ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

ART.23)

 

Il Patrimonio sociale è costituito:

 

a)     Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b)     Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c)      Dal fondo di riserva eventuale.

 

 

ART.24)

 

 

In caso di scioglimento i beni costituenti il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità in conformità al fine istituzionale dell’ente ovvero ad altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART.25)

 

 

Per meglio consentire lo svolgimento delle attività sociali, il Consiglio Direttivo potrà costituire con proprio atto sezioni distaccate, assegnando ad esse competenze specifiche, anche in collaborazione con altre forze operanti nel territorio, con le quali verranno stipulati precisi accordi.

 

 

 

ART.26)

 

 

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.